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Superbonus e unifamiliari, la detrazione sarà prorogata

Impegno ufficiale del Governo nella risoluzione di maggioranza approvata contestualmente al DEF. Nel Decreto Energia ok alla quarta cessione del credito

Prorogare il Superbonus per le unifamiliari e consentire la cessione del credito anche a favore di enti diversi da banche e assicurazioni.

Sono i contenuti della risoluzione di maggioranza, approvata ieri in Senato, contestualmente al Documento di Economia e Finanza (DEF), con 230 voti favorevoli, 18 contrari e 19 astensioni.

La risoluzione impegna il Governo a valutare anche uno scostamento di bilancio per finanziare la proroga e l’allentamento dei vincoli attualmente previsti per il Superbonus.

Superbonus e unifamiliari, si va verso la proroga

Attualmente, per usufruire del Superbonus fino al 31 dicembre 2022, è necessario provare la realizzazione del 30% dei lavori entro il 30 giugno 2022.

Questo termine sarà prorogato di qualche mese. 

Cessione del credito, allentamento dei vincoli

La risoluzione approvata impegna il Governo anche a valutare la possibilità di cessione dei crediti del decreto rilancio a soggetti diversi da banche, istituti finanziari e assicurazioni consentendo la cessione non solo ad esaurimento del numero delle possibili cessioni attualmente previste, ma anche prima.

Sull’argomento bisogna fare delle precisazioni. Sempre nella giornata di ieri, il ministero dell’Economia e delle Finanze, chiamato a rispondere ad un’interrogazione posta alla Camera dall’on. M5S Giovanni Currò, ha spiegato che la cessione dei crediti può essere disposta anche a favore di SGR, SIM, SICAV e SICAF, in quanto appartenenti a gruppi bancari. Non si tratta di un ampliamento dei soggetti cui è possibile cedere il credito corrispondente alla detrazione, ma di un chiarimento ai dubbi che sorgono continuamente sulla normativa che regola i bonus edilizi.

Le modifiche, o quantomeno un’interpretazione estensiva sulle modalità di cessione del credito, potrebbero arrivare col decreto che il Governo dovrebbe varare entro la prossima settimana, in cui troveranno spazio una serie di misure per dare respiro alle imprese, tra cui la proroga e la modifica delle regole sul Superbonus e sugli altri bonus edilizi.

Quarta cessione approvata con il Decreto Energia

Per completare il quadro dei bonus edilizi, bisogna considerare che oggi il Senato ha approvato in via definitiva la legge di conversione del Decreto “Energia” (DL 17/2022). La legge introduce la quarta cessione del credito. Dal primo maggio, le banche potranno operare una quarta cessione del credito, ma solo a favore dei soggetti con cui abbiano stipulato un contratto di conto corrente.

Il Servizio Bilancio del Senato ha messo in guardia dai rischi che potrebbero derivare dalla quarta cessione “libera”.

Dati i tempi ristretti per l’approvazione della legge, il monito del Servizio Bilancio non è stato preso in considerazione e la quarta cessione ha ottenuto il via libera.

Ma con il decreto in arrivo, il panorama delle detrazioni potrebbe ulteriormente cambiare.

Superbonus e facciate: i benefici raddoppiano se le spese restano distinte

Il Sole 24 Ore Economia e Fisco venerdì 18 febbraio 2022

Per le spese sostenute che «eccedono il costo massimo unitario e la spesa massima ammissibile» al superbonus non è possibile fruire di altra agevolazione (circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E, risposta 4.4.7 e Faq A06.7 del Governo).

Capita spesso che in una villetta con il super ecobonus dell’isolamento termico si superino i limiti di 50mila euro. Ci si chiede, quindi, se sia possibile beneficiare del super ecobonus per isolamento termico di due lati della villetta, sfruttando tutti i 50mila euro, e contemporaneamente beneficiare del bonus facciate per gli altri due lati, prestando attenzione, in quest’ ultimo
caso, solo ai limiti di congruità dei «costi massimi specifici». La limitazione relativa a questi «costi massimi specifici» è chiara, in quanto si tratta di limiti di spesa per singolo metro quadro e ciò vale sia per il super ecobonus sull’ isolamento termico che per il bonus facciate.

Ecobonus e bonus casa

In relazione alla possibilità di cumulare il superbonus con altre agevolazioni fiscali, l’ Agenzia ha chiarito che: gli interventi ammessi al super bonus possono astrattamente rientrare anche tra quelli agevolati con l’ecobonus o il bonus casa, ma il contribuente può avvalersi, «per le medesime spese, di una sola di tali agevolazioni», rispettando i relativi adempimenti; se nello stesso immobile vengono effettuati più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alle corrispondenti detrazioni è costituito alla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati, ma per evitare di fruire di più detrazioni a fronte delle medesime spese, è necessario contabilizzare «distintamente» le spese riferite ai diversi interventi (circolare dell’ 8 agosto 2020, n. 24/E, paragrafo 6).

Sisma bonus e bonus facciate

Questo principio è stato confermato anche nella risposta 9 novembre 2020, n. 538, con riferimento al super sisma bonus e al bonus facciate, dove, oltre a confermare l’ importante principio di
attrazione del bonus facciate al super sisma bonus del 110% (in caso di «completamento dell’ intervento di riduzione del rischio sismico nel suo complesso») con aumento dal 60-90% al 110% del bonus, è stato detto che, nella «diversa ipotesi in cui gli interventi sulla facciata siano autonomi e non di completamento» dell’ intervento antisismico, è possibile fruire, per le relative spese, del bonus facciate. L’ agenzia ha anche detto che «l’ adeguata dimostrazione dell’ autonomia degli interventi» (sisma e facciate) è onere del contribuente. L’ aver ricordato, poi, anche in questo caso, della contabilizzazione distinta tra i due interventi, sembra confermare la non necessità di due distinte Scia o Cilas, consentendo quindi che i lavori dei due interventi vengano effettuati anche contemporaneamente.

Ecobonus e bonus facciate

Anche relativamente al bonus facciate e al super ecobonus, l’ agenzia delle Entrate ha chiarito, informalmente, che, «fatta salva l’ impossibilità di fruire di più agevolazioni sulle medesime
spese, se sono realizzati interventi sulle facciate dell’ edificio, è possibile, in linea di principio, fruire sia del Superbonus che del bonus facciate, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione».